Unioni civili e ricongiungimento e permesso familiare

Unioni civili, il ricongiungimento è unico

Il Ministero dell’Interno specifica che le nuove norme sulle unioni civili valgono anche per i ricongiungimenti familiari, senza nessuna differenza

Con una circolare pubblicata il 5 agosto il Ministero dell’Interno ha specificato con chiarezza in maniera definitiva che, in seguito all’entrata in vigore della legge n° 76 del 20 maggio 2016 le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 286/1998, ossia il cosiddetto ‘ testo unico immigrazione’, all’articolo 29 in materia di ricongiungimento familiare e all’articolo 30 in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari devono d’ora in poi considerarsi estesi anche alle parti che compongono l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

In base a questa circolare quindi sono chiari due passaggi fondamentali:

Ricongiungimento familiare del partner

Ogni cittadino straniero che soggiorna regolarmente in Italia potrà richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (sia in Italia come all’estero), straniero e non residente in Italia, in base all’articolo 29 del Testo unico, con le stesse condizioni previste per i coniugi.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Il cittadino straniero presente sul territorio nazionale che celebri l’unione civile con un cittadino italiano potrà richiedere e quindi di conseguenza ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in base all’articolo 30 del Testo unico, alle stesse condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.

ricongiungimento familiare nulla osta

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Una specificazione molo attesa e altrettanto importante, quella fornita dal Ministero dell’Interno che ha chiarito una volta per tutte e fuori da ogni possibile dubbio eventuali incertezze sulla condizione dello straniero che viene unito civilmente in matrimonio con un italiano oppure con altro straniero (nel caso si tratti di un ricongiungimento), almeno in relazione alle condizioni e alle sue possibilità di soggiorno sul territorio nazionale.

Viene anche considerato rilevante, ai fini legislativi, il passaggio in cui l’estensione dell’applicazione per gli articoli 29 e successivi del Testo Unico ai cittadini che vengono uniti civilmente sia fatta derivare dal Ministero dell’Interno dal comma 20 della legge.

Una disposizione che racchiude in sé una clausola antidiscriminatoria e punta ad eliminare le differenze esistenti fino ad oggi tra unione civile e matrimonio.

In concreto, come si legge nel testo “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

In pratica il Ministero dell’Interno con la sua precisazione a tutti quelli che sul territorio dovranno mettere in atto le disposizioni in materia di unioni civili e ricongiungimenti, specifica che ormai non ci sono più differenze tra matrimoni (civili e religiosi) e unioni civili, anche per quello che riguarda i ricongiungimenti in Italia.

Approfondimento : registri unioni civili

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